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Normativa sull'imballaggio dei prodotti agricoli

Jul 17, 2026

L'articolo 28 della *Legge sulla qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli* stabilisce: "I prodotti agricoli venduti da imprese di produzione di prodotti agricoli, organizzazioni economiche cooperative professionali di agricoltori o enti o individui impegnati nell'approvvigionamento di prodotti agricoli-quando tali prodotti devono essere imballati o etichettati per legge-devono essere imballati o etichettati prima della vendita. L'imballaggio o le etichette devono indicare, in conformità con le normative, il nome del prodotto, il luogo di origine, il produttore, la data di produzione, la durata di conservazione e il prodotto grado di qualità; se vengono utilizzati additivi, devono essere indicati anche i nomi degli additivi secondo la normativa. Misure specifiche saranno formulate dalla competente direzione amministrativa agricola del Consiglio di Stato.
(1) Le imprese di produzione di prodotti agricoli, le organizzazioni economiche cooperative professionali degli agricoltori e gli enti o le persone coinvolte nell'acquisto di prodotti agricoli sono tenuti per legge ad adempiere agli obblighi di imballaggio o di etichettatura. Non vengono imposti requisiti di imballaggio o etichettatura sui prodotti agricoli prodotti e venduti direttamente dalle singole famiglie contadine.
(2) I prodotti agricoli che il Ministero dell'Agricoltura richiede di imballare o etichettare possono essere venduti sul mercato solo dopo che tale imballaggio o etichettatura è stato completato; i prodotti non imballati o privi di etichetta non sono ammessi alla vendita sul mercato.
(3) I prodotti offerti in vendita devono recare imballaggi o etichette indicanti il ​​nome del prodotto, il luogo di origine, il produttore, la data di produzione, la durata di conservazione, il grado di qualità del prodotto e altre informazioni richieste.
(4) Se durante l'imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio o il trasporto dei prodotti agricoli sono stati utilizzati additivi, devono essere indicati i nomi degli additivi utilizzati.
(5) L'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti agricoli comportano considerazioni complesse e l'attuazione dei requisiti di imballaggio ed etichettatura per i prodotti agricoli-vincolati al mercato è un processo che richiede una gestione classificata e un approccio passo-per-passo. Di conseguenza, questa legge stabilisce solo principi generali riguardanti i soggetti responsabili dell'imballaggio o dell'etichettatura e i prodotti soggetti a tali requisiti. La legge autorizza il dipartimento amministrativo agricolo competente del Consiglio di Stato a formulare misure separate che specificano l'ambito, i prodotti target e le fasi di attuazione per l'imballaggio e l'etichettatura.

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